(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 58 del 26 giugno 2020) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, dello Statuto; Visto il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59); Visto il decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19); Vista la delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) con la quale e' stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale; Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale); Vista la legge regionale 25 marzo 2015, n. 35 (Disposizioni in materia di cave. Modifiche alla legge regionale n. 104/1995, legge regionale n. 65/1997, legge regionale n. 78/1998, legge regionale n. 10/2010 e legge regionale n. 65/2014); Considerato quanto segue: 1. Nei mesi dell'emergenza sanitaria le aziende del settore del trasporto pubblico locale (TPL), gomma, ferro e nave, subiscono un impatto forte in termini finanziari e, in particolare, in termini di mancati ricavi emergenti conseguenti al drastico calo dell'utenza, tenuto conto delle forme di sostegno statali e dei costi; 2. Al fine di dare una risposta concreta e' necessario un sostegno alle imprese, in termini di immediata liquidita', nella forma della creazione di un fondo speciale regionale per mitigare l'impatto dei mancati ricavi e dei costi aggiuntivi di tutto il comparto del TPL ed, in modo particolare, della situazione critica relativa alla gestione dei servizi su gomma; 3. E' necessario destinare immediatamente risorse regionali al fondo per l'anno 2020, prevedendo, al tempo stesso, che possa essere alimentato da risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticita'; 4. E' opportuno, qualora permangano le condizioni di criticita', proseguire nell'azione di sostegno al comparto del TPL con eventuali ulteriori misure, da definire in relazione all'evolversi della situazione di eccezionalita' originata dall'emergenza sanitaria; 5. Il decreto-legge n. 95/2012 convertito dalla legge n. 135/2012, prevede all'art. 16-bis l'istituzione del fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del TPL, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario; 6. Il decreto-legge n. 18/2020 prevede, all'art. 92, misure per contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 per il trasporto pubblico locale; 7. La Commissione europea ha definito principi e condizioni fondamentali con il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19», che permette la concessione degli aiuti in esso previsti fino al 31 dicembre 2020, salvo eventuali proroghe, e previa autorizzazione della Commissione stessa, dove il sistema dei trasporti e' contemplato; 8. L'art. 200 (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale) del decreto-legge n. 34/2020 dispone che, al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico a seguito degli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l'anno 2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 rispetto alla media dei ricavi tariffari relativa ai passeggeri registrata nel medesimo periodo del precedente biennio; 9. A seguito dell'emanazione dei provvedimenti con i quali, nel corso del mese di marzo 2020, sono state adottate misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, tra cui la sospensione della maggior parte delle attivita' produttive, industriali e commerciali, le attivita' estrattive sono state sospese; 10. Al fine della salvaguardia dell'economia locale e di alleviare problemi di liquidita' delle imprese operanti nel settore estrattivo, e' opportuno prevedere che l'acconto da versare ai comuni, salvo loro diversa determinazione, entro il 30 giugno 2020 ai sensi dell'art. 27, comma 10, della legge regionale n. 35/2015 sia commisurato al volume escavato dall'inizio dell'anno in corso; 11. Occorre prevedere l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana, al fine di consentire l'immediata applicazione delle sue disposizioni; Approva la presente legge: Art. 1 Istituzione del fondo speciale regionale «Fondo COVID-19 TPL» 1. Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle misure di contrasto alla diffusione del virus sui gestori del servizio di trasporto pubblico locale, in considerazione dell'eccezionalita' e grave emergenza in atto nel territorio regionale che richiede misure straordinarie ed efficaci, e' istituito un fondo speciale regionale definito «Fondo COVID-19 TPL» a supporto del comparto del trasporto pubblico locale. 2. L'ammontare del fondo, per l'anno 2020, e' pari ad euro 46.500.000,00 di cui: a) euro 16.500.000,00 di risorse regionali; b) euro 30.000.000,00 di risorse statali, relative al Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'art. 16-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario). 3. Con deliberazione della Giunta regionale, le risorse del Fondo COVID-19 TPL di cui al comma 2, lettera b), possono essere incrementate con ulteriori risorse statali trasferite per lo svolgimento del servizio di TPL permanendo la situazione di criticita'.